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Si potrà predisporre un luogo sacro «per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti», cioè un cinerario comune dove le singole ceneri vengono riversate.

 

 

 

È quanto afferma il Dicastero per la dottrina della fede rispondendo a due quesiti dell’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi a proposito dei fedeli defunti sottoposti a cremazione (LEGGI IL TESTO INTEGRALE). Nella seconda risposta si afferma che l’autorità ecclesiastica può anche prendere in considerazione e valutare la richiesta dei familiari di conservare una «minima parte» delle ceneri di un defunto in un luogo significativo per la storia della persona morta.

Il cardinale Zuppi, a fronte del «moltiplicarsi della scelta di cremare i defunti» e di disperdere le ceneri in natura, anche per «non far prevalere i motivi economici, suggeriti dal minor costo della dispersione, e dare indicazione per la destinazione delle ceneri, una volta scaduti i termini per la loro conservazione», volendo «corrispondere non solo alla richiesta dei familiari, ma soprattutto all’annuncio cristiano della risurrezione dei corpi e del rispetto loro dovuto» ha presentato queste domande. La prima: «Tenuto conto del divieto canonico di disperdere le ceneri di un defunto - analogamente a quanto accade negli ossari - è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici?». E la seconda: «Si può concedere ad una famiglia di conservare una parte delle ceneri di un familiare in un luogo significativo per la storia del defunto?».

Il Dicastero, con un testo a firma del cardinale prefetto Victor Fernandez, approvato dal Papa il 9 dicembre, risponde affermativamente. Ricorda innanzitutto che a norma dell’Istruzione Ad resurgendum cum Christo 2016 (n. 5), «le ceneri devono essere conservate in un luogo sacro (cimitero), e anche in un’area appositamente dedicata allo scopo, a condizione che sia stata adibita a ciò dall’autorità ecclesiastica». Si citano le motivazioni di questa scelta, e cioè la necessità di «ridurre il rischio di sottrarre i defunti al ricordo e alla preghiera dei parenti e della comunità cristiana» e di evitare «dimenticanze e mancanze di rispetto», nonché «pratiche sconvenienti o superstiziose».

Viene poi ricordato: «La nostra fede ci dice che risusciteremo con la stessa identità corporea che è materiale», anche se «quella materia sarà trasfigurata, liberata dai limiti di questo mondo. In questo senso, la risurrezione sarà in questa carne nella quale ora viviamo». Ma questa trasformazione «non implica il recupero delle identiche particelle di materia che formavano il corpo». Perciò il corpo del risorto «non necessariamente sarà costituito dagli stessi elementi che aveva prima di morire. Non essendo una semplice rivivificazione del cadavere, la risurrezione può avvenire anche se il corpo è stato totalmente distrutto o disperso. Ciò ci aiuta a capire perché in molti cinerari le ceneri dei defunti si conservano tutte insieme, senza mantenerle in posti separati».

Il Dicastero sottolinea poi che «le ceneri dei defunti procedono da resti materiali che sono stati parte del percorso storico vissuto dalla persona, al punto che la Chiesa ha particolare cura e devozione circa le reliquie dei santi. Questa attenzione e memoria ci porta anche a un atteggiamento di sacro rispetto» verso le ceneri, che «conserviamo in un luogo sacro adatto alla preghiera».

A Zuppi il Dicastero risponde pertanto che «è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale». Viene dunque ammessa dalla Chiesa la possibilità di riversare le ceneri in un unico luogo comune, come avviene per gli ossari, ma conservando la memoria nominale di ciascuno dei singoli defunti. Infine si afferma che, escludendo «ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista», nel rispetto delle norme civili, se le ceneri del defunto sono conservate in un luogo sacro, l’autorità ecclesiastica «può prendere in considerazione e valutare richiesta da parte di una famiglia di conservare debitamente una minima parte delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo» per la sua storia.

A una domanda dei media vaticani, il Dicastero ha spiegato che l’intervento e la valutazione dell’autorità ecclesiastica non rivestono soltanto un carattere canonico ma anche pastorale, per aiutare la famiglia a discernere sulle scelte da fare, tenendo conto di tutti i fattori. Dato che alcune legislazioni non consentono di dividere le ceneri del defunto, il Dicastero ha aggiunto che il secondo quesito è emerso da un dialogo tra vescovi di diversi Paesi ai quali il cardinale Zuppi ha dato voce, e ha preso in esame la possibilità dal punto di vista teologico piuttosto che civile, come è stato poi chiarito nella risposta.

 

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