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Prima il conflitto tra le due articolazioni del Tar Puglia. Poi un’ordinanza della Regione che “rimescola le carte”. Infine la chiusura della partita con un nuovo provvedimento del Tar Bari.

 

 

In pochi giorni la terra di Puglia è stata teatro di un mach con molti protagonisti, senza vincitori, con due vittime certe: la scuola e quella che una volta si chiamava la “certezza del diritto”. Andiamo per ordine.

24 ottobre 2020. il Governo nazionale con Dpcm dispone pure sulla scuola, e prevede che la didattica si svolga “in presenza” per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado, “a distanza” per il 75% quanto alle secondarie di secondo grado.

26 ottobre. Il presidente della Regione Puglia Emiliano emana l’ordinanza n. 407, con cui estende la didattica digitale integrata da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la sola esclusione della scuola dell’infanzia per il periodo dal 30 ottobre al 24 novembre 2020. Riserva le attività “in presenza” solo alle attività nei laboratori, ove previsti dai cicli didattici, e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali. L’ordinanza si fonda sul fatto che il contagio stava determinando  “la progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale”, emergendo dai dati “un notevole incremento dell’andamento dei contagi nelle comunità scolastiche, con almeno 417 casi di positività al virus ascrivibili a studenti e 151 al personale della scuola, con una crescita allarmante dei casi (contagi rilevati in ben 286 scuole)”, sì che “il numero dei casi rilevati in ambito scolastico rappresenta altrettanti potenziali cluster familiari o comunitari, oltre a generare un elevatissimo carico di lavoro per le attività di contact tracing territoriale e per i laboratori di analisi”.

L’ordinanza del Governatore pugliese viene impugnata al Tar Bari da Codacons in proprio e per un gruppo di genitori, al Tar Lecce da un gruppo di genitori.

6 novembre. In questo stesso giorno entrambi i Tar decidono in via cautelare con provvedimento monocratico di ciascun presidente del rispettivo Tar: il Tar Bari accoglie la richiesta di sospensiva, il Tar Lecce invece la respinge. Le motivazioni contenute nei decreti sono entrambe succinte - forse eccessivamente, nonostante la natura del rito, a causa della delicatezza della materia –, ma estremamente lineari nel percorso logico giuridico che determina il contrastante esito della fase cautelare del giudizio.

Il Tar Lecce (presidente Di Santo) motiva il rigetto ritenendo “che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza - dad), attesa la necessità - in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale - di contenere il rischio del diffondersi del virus”. Conclude “che le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte”.

Il Tar Bari (presidente Ciliberti) motiva l’accoglimento dell’istanza di sospensiva premettendo che “l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l’infanzia interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto Dpcm 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari”. Ritiene che “dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione”; infatti, “come dedotto dai ricorrenti, vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica”. Conclude argomentando che “il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la dad costituisce ragione di urgenza per la quale si deve disporre la misura cautelare interinale”.

Sempre 6 novembre. A fronte di due opposte decisioni nella stessa Regione, la Regione Puglia pensa bene di risolvere l’“imbarazzo” e adotta una nuova ordinanza, che tuttavia appare un rimedio peggiore del male: dispone la riapertura della scuola primaria e della secondaria di primo grado, precisando tuttavia che “nessuno potrà essere obbligato ad andare a scuola in presenza e le eventuali assenze saranno giustificate”.

19 novembre. Il Tar Bari chiude la partita con una decisione collegiale che dichiara improcedibili i ricorsi davanti a sé. Questo perché l’originaria ordinanza regionale, oggetto di impugnazione, è stata superata sia dal Dpcm del 3 novembre sia dall’ordinanza regionale del 6 novembre, e non vi sono stati motivi aggiunti con richiesta di aggiornamento. Quindi lascia inalterata la situazione determinata dalla seconda ordinanza Emiliano: scuole aperte, ma didattica a distanza per le famiglie che ritengano di richiederla.

Questa “linea” sposta sulle famiglie la responsabilità di scegliere se mandare o meno i figli a scuola, consacra l’abdicazione del potere responsabile della salute pubblica, sovverte di fatto il ragionamento che ha fondato la prima decisione del Tar Bari. Il messaggio che passa è che mandare i figli a scuola significa correre il rischio di diffondere il contagio (quindi di fatto si scoraggia la didattica “in presenza”).

Un provvedimento che aggrava ancor di più la situazione delle scuole, molte delle quali, come affermato dal Tar Bari, non sono nelle condizioni di assicurare la dad, poiché prevede che le stesse debbano garantirla per chi resta a casa e assicurare, contemporaneamente, lezioni in presenza per chi decide di andare in classe: un lavoro che il sistema scolastico non è in grado di affrontare in modo efficiente, compromettendo il diritto allo studio.

È quel che accade quando scampanellano più Tar e una Regione.

 

Forum Famiglie Puglia