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Il complesso sistema che struttura, e talvolta impantana, il mondo della scuola non è semplice. Facile però è la conta degli anni di servizio e la relativa attribuzione del punteggio spettante.

 

 

 

Questo passaggio è diventato negli anni perverso per una categoria di docenti in particolare: quelli che hanno svolto servizio nelle scuole paritarie.

Uso il passato perché tale servizio è riconosciuto per l’immissione in ruolo, ma all’atto dell’ingresso nel mondo della scuola statale questo servizio viene automaticamente, e paradossalmente, azzerato!

Il perché è subito detto: lo Stato italiano non lo riconosce per il semplice (semplice?) fatto che dovrebbe riconoscere di conseguenza gli anni pregressi in ricostruzione di carriera.

Non si contano le migliaia di casi portati nei Tribunali del Lavoro, e non solo, di tutta Italia. Il paradosso è che essendosi determinata nel tempo una linea giuridica discrezionale, ci sono attualmente docenti che si sono visto attribuire questo punteggio e docenti no, spesso nella stessa città, nello stesso Tribunale… ma con giudici diversi!

Nell’art. 485 del D. Lgs n.297/94, al pari di quello statale viene riconosciuto il servizio prestato presso le scuole pareggiate, che possono essere gestite da enti locali ed enti religiosi, dunque non esclusivamente da enti pubblici. Il 10 marzo 2000 viene istituito il Sistema nazionale di istruzione, di cui fanno parte le scuole statali e le scuole private degli enti locali dichiarate paritarie. Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola. Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e devono accogliere tutti coloro che, accettandone il progetto educativo, richiedano di iscriversi, compresi gli alunni e studenti con handicap.

La Circolare ministeriale n. 163 del 2000 mette in evidenza come il personale docente delle scuole paritarie abbia titolo di studio abilitante, ovvero specifica abilitazione, e che il rapporto di lavoro debba essere conforme ai contratti collettivi di settore. Il Decreto Legge n. 255 del 2001 a proposito delle graduatorie permanenti dei docenti (art.2) ribadisce che i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, così come il DDR 16 marzo 2007, con riguardo alle graduatorie ad esaurimento del personale docente. Il Decreto Legge n. 250 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, stabilisce che Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

Dunque dal 2006 le tipologie fino ad allora esistenti di scuole autorizzate, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute vengono ricondotte all’unica dicitura di scuole paritarie.

Tutti questi passaggi sono elusi quando le sentenze che ci riguardano tornano indietro al Decreto del ’94 ampiamente superato da quello del 2000 e poi ulteriormente adeguato con quello del 2005, non riconoscendo il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, con sprezzo dell’art. 3 della Costituzione, riconoscendo di fatto solo il punteggio nelle scuole pareggiate che, nella realtà, non esistono più! Sembrando quasi una questione di assurdità terminologica!

La controversia, ampiamente dibattuta, a novembre dello scorso anno è stata rimessa nelle mani della Corte Costituzionale dal Giudice Panariello della Corte di Appello di Roma, (sez. lavoro, ord.09.11.2020). La Corte Costituzionale, riunitasi in seduta pubblica il 23 giugno scorso, ha emesso sentenza lo scorso 30 luglio (n.180/2021), sentenza nella quale non si contano le storture e le sovrapposizioni con altre di stampo negativo (vedasi Cassazione).

La Corte, che dovrebbe essere la massima espressione del diritto e della giustizia, non solo fa confusione tra le diverse modalità di reclutamento ma non ritiene dunque che l’art. 485 del D. Lgs 297/94 sia in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. Nel frattempo, i docenti che hanno svolto servizio nella scuola paritaria lo hanno fatto con regolare abilitazione e versando regolare contribuzione allo Stato!

La collega Filomena Pinca, portavoce del Comitato nazionale per il riconoscimento del punteggio della scuola paritaria, spiega in questo video esplicativo (GUARDA)  i passaggi normativi e le storture cui è andata incontro la stessa Corte Costituzionale, emettendo una sentenza che salvaguarda la ragion di Stato ma che scavalca il Diritto sacrosanto dei docenti, migliaia, interessati dalla questione che il Comitato ha portato fino al Parlamento Europeo con formale atto di Petizione ritenuta, nel frattempo, ricevibile.

*Presidente del Comitato nazionale per il riconoscimento del punteggio della scuola paritaria

 

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