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Le lettura dell’ordinanza della Consulta sul “caso Cappato”, pubblicata ieri, rende ancora più esplicito quanto era in qualche modo emerso col comunicato della Corte del 24 ottobre: la norma che sanziona l’aiuto al suicidio non è contraria alla Costituzione.

Anzi, il divieto si basa sul favore verso le persone vulnerabili, che potrebbero essere facilmente indotte a concludere prematuramente la loro vita, «qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto». Il che, sempre secondo la Corte, spiega perché è costituzionalmente legittimo punire condotte che «spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana». È il passaggio più significativo dell’ordinanza della Corte. La quale tuttavia aggiunge subito dopo che «il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce (…) per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze (…)». E su questo invita il Legislatore a trovare un equilibrio.

La pronuncia non ha precedenti. Se una norma viene impugnata davanti alla Consulta, questa la dichiara illegittima qualora ne valuti il contrasto con la Costituzione; se invece la ritiene compatibile rigetta l’ordinanza di rimessione. Più volte poi la Corte ha lasciato in piedi la norma, a condizione che fosse interpretata secondo i canoni indicati dalla stessa Corte: è la c.d. sentenza interpretativa di rigetto. Finora però non era mai accaduto che, senza decidere sul merito dell’eccezione sollevata, essa mettesse in mora il Parlamento. Può leggersi in quest’esito parziale il riflesso della difficoltà di pervenire a una conclusione, ma è certo che adesso la parola passa ora alla Camera e al Senato, chiamati a operare quello che la Consulta definisce un “bilanciamento” tra beni costituzionalmente rilevanti.

Nei due rami del Parlamento sono già state depositate proposte di legge di depenalizzazione, totale o parziale, per giungere a una normativa di espresso favore per l’aiuto al suicidio. Le Camere in teoria potrebbero anche disinteressarsi dell’invito della Corte e non discutere la modifica legislativa, o - pur discutendone - non giungere a conclusione in tempo utile: in tal caso però, alla scadenza del termine - nel settembre 2019 - fissato per la nuova udienza sul giudizio di legittimità, la Consulta non avrebbe più ostacoli per fissare essa stessa le nuove regole. Il Parlamento avrebbe omesso di esercitare una responsabilità espressamente riconosciutagli in un contesto nel quale i c.d. nuovi diritti vengono quasi sempre decisi, se non imposti, nelle aule giudiziarie.

Che fare, allora? Una ipotesi alternativa è che un gruppo di deputati e/o senatori avanzino una proposta, in parte seguendo le indicazioni della Corte, orientandosi verso una riduzione della pena, per es., per il familiare che agisca in preda a grave turbamento a causa delle condizioni del parente che chiede con insistenza che gli sia tolta la vita: riduzione di pena significa mantenimento del giudizio negativo sull’atto, ma al tempo stesso considerazione di circostanze soggettive e di contesto, in linea con la diversificazione delle posizioni sancite dalle legislazioni di altri Stati europei. Alla fine, la sfida che l’ordinanza della Consulta sottende è verificare se oggi ci sono le condizioni perché il Parlamento, senza ignorare situazioni drammatiche, scelga la presa in carico di chi vive la sofferenza, e non quella del suo abbandono alla morte. E perché ascolti chi da tempo lavora fuori dai riflettori sul fronte della solidale vicinanza a tante tragedie quotidiane.

*vicepresidente del Centro studi Livatino

 

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